LA PRESCRIZIONE TROVA APPLICAZIONE ANCHE PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI COMPIUTI DAGLI AVVOCATI(Cass. Civ., S.U., sent. n. 18077 del 15.09.2015)di Sabrina Saba

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Nel caso esaminato le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sul ricorso depositato dall’avvocato il quale – impugnando la sentenza del CNF con cui era stata confermata l’applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi – lamentava il mancato riconoscimento della prescrizione. Secondo i Giudici di piazza Cavour, la prescrizione applicabile al caso di specie è quella quinquennale ex. art. 51 , r.d.l. del 27 novembre 1933, n. 1578, e la stessa deve ritenersi compiuta. In particolare, la Suprema Corte ribadisce che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti «ha natura di diritto soggettivo potestativo, che sebbene di natura pubblicistica, deve considerarsi soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 citato possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione». Peraltro – prosegue la Suprema Corte – la previsione contenuta nel medesimo art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo di irrogabilità della sanzione non venga protratto indefinitamente. Precisano, infine, le SSUU che, al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione si applica non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, comma 2, cc, bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cc.